DIMISSIONI ON LINE DAL 12 MARZO

DIMISSIONI ON LINE DAL 12 MARZO

DIMISSIONI ON LINE DAL 12 MARZO

In data 11 gennaio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale in attuazione di quanto previsto dall’art. 26 del decreto legislativo n. 151/2015. Pertanto, a decorrere dal 12 marzo 2016, entra in vigore a tutti gli effetti la nuova procedura telematica introdotta dal Legislatore in merito alla presentazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale.

Il Decreto ministeriale definisce:

· i dati che devono essere indicati nel nuovo modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto nonché le modalità di revoca;

· gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

In sostanza, dal 12 marzo p.v. per poter comunicare le proprie dimissioni al datore di lavoro il lavoratore dovrà:

1. registrarsi sul portale Cliclavoro;

2. se non ne è già in possesso, richiedere il PIN INPS all’Istituto (direttamente allo sportello oppure on line tramite il sito seguendo la relativa procedura);

3. compilare il modulo, che è suddiviso in 5 sezioni, seguendo le indicazioni del portale;

4. trasmettere il modulo al datore di lavoro (che lo riceverà tramite posta certificata) e alla Direzione territoriale del lavoro competente (che ne riceverà notifica nel proprio cruscotto).

Qualora il lavoratore non intenda dare avvio autonomamente alla procedura telematica, evitando così di registrarsi sul portale ed essere in possesso del PIN INPS, il Decreto gli offre la facoltà di avvalersi di un soggetto abilitato ad effettuare l’operazione in sua vece (a titolo esemplificativo: CAF, patronati, sindacati, ecc.).

Rimane ferma l’obbligatorietà di chiudere poi il procedimento con la convalida delle dimissioni.

E’ indispensabile fare un appunto, in particolare, sull’inevitabile dilazione dei tempi imposta dalla nuova procedura. Quanto tempo necessariamente intercorrerà, rispetto all’immediatezza di oggi, tra la decisione di rassegnare le dimissioni e il momento in cui il datore di lavoro ne viene effettivamente a conoscenza?

Risulta, altresì, difficile pensare che l’obiettivo dell’introduzione della nuova procedura sia favorire uno snellimento a livello burocratico della pratica di presentazione delle dimissioni, non cambiando sostanzialmente nulla da questo punto di vista.

Per concludere, l’inserimento di questa disciplina all’interno del D.lgs. n. 151/2015 sembra essere in contrasto con il titolo attribuito al decreto stesso: “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese”.

fonte: consulentidellavoro.it