INPS, PRECISAZIONI SUL CONGEDO PARENTALE AD ORE

INPS, PRECISAZIONI SUL CONGEDO PARENTALE AD ORE

INPS, PRECISAZIONI SUL CONGEDO PARENTALE AD ORE

Con la circolare n. 40 del 23 febbraio 2016, l’Inps fornisce indicazioni relative alla valorizzazione in denuncia dei congedi parentali ad ore, con contribuzione figurativa ai fini pensionistici a carico dell’Istituto, per le aziende e le amministrazioni pubbliche iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici. Il d.lgs n.148/2015, con lo stanziamento dei fondi necessari al mantenimento delle misure introdotte dal d.lgs n.80/2015, conferma la struttura delle misure per il sostegno della maternità anche per gli anni successivi al 2015.
L’art.7 del d. lgs. n.80/2015 interviene in materia di congedo parentale fruito su base oraria, aggiungendo il comma 1-ter all’art. 32 del d. lgs. 151/2001. Tale comma introduce una disciplina legislativa applicabile in caso di mancata regolamentazione delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria. La disposizione in esame consente a ciascun genitore di scegliere tra la fruizione del congedo in modalità giornaliera e quella oraria.

La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. E’ esclusa inoltre, la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al decreto legislativo n. 151/2001.
Le disposizioni del comma 1-ter sono applicabili anche ai lavoratori dipendenti pubblici o privati iscritti ai fondi esclusivi dell’AGO della Gestione dipendenti pubblici, ferme restando le disposizioni specifiche previste dai rispettivi quadri normativi di riferimento. Le modalità di comunicazione dei dati per il congedo parentale sono descritte all’interno della circolare.

fonte: consulentidellavoro.it