CARATTERISTICHE DELLE COLLABORAZIONI

CARATTERISTICHE DELLE COLLABORAZIONI

CARATTERISTICHE DELLE COLLABORAZIONI

Dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche alle collaborazioni che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi ai luoghi di lavoro. Come chiarito da Fondazione Studi, prima con la circolare 13/15 e ora con la circolare 4/16, il legislatore con l’articolo 2 del Dlgs n. 81/15, interviene per contrastare l’abuso, ma attraverso una modalità differente rispetto a quelle adottate in passato.

Infatti, la riforma Biagi ha cercato di intervenire valorizzando le differenti caratteristiche tra il lavoro subordinato e la collaborazione autonoma attraverso l’obbligo di indicare in contratto (e riscontrare in concreto) un risultato specifico che rappresenta una caratteristica essenziale del lavoro autonomo. Mentre, il Dlgs n.81/15 tende a spostare l’indice di valutazione sulle modalità organizzative adottate dall’azienda, attribuendo le medesime tutele previste per i lavoratori subordinati, anche a quelle forme di collaborazione (con o senza partita Iva) che per caratteristiche di tempo e di luogo (e quindi per i profili organizzativi) sono sostanzialmente assimilabili al lavoro subordinato. A tal fine occorre individuare quali siano le collaborazioni che, potenzialmente, rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina.

Si tratta, in particolare, delle:

– collaborazioni coordinate e continuative;

– collaborazioni coordinate e continuative a progetto in corso di esecuzione alla data del 25 giugno 2015 e ancora in corso al 1° gennaio 2016;

– prestazioni rese in regime di lavoro autonomo anche da titolari di partita Iva.

Se tali prestazioni presentano congiuntamente tutti gli elementi che il legislatore ha individuato (art. 2, comma 1), ad esse si applica la disciplina del lavoro subordinato.

Gli elementi che debbono ricorrere congiuntamente sono:

– prestazione esclusivamente personale;

– prestazione continuativa;

– modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro.

fonte: consulentidellavoro.it