Occupazione NEET”, modalità e termini per l’applicazione e la fruizione dell’agevolazione

Occupazione NEET”, modalità e termini per l’applicazione e la fruizione dell’agevolazione

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, senza esservi tenuti, giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”, di età compresa tra i 16 e i 29 anni; nel caso di giovani di età inferiore ai 18 anni, questi devono aver assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione. L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione, sia ubicata su tutto il territorio nazionale, con l’esclusione della provincia autonoma di Bolzano. In caso di spostamento della sede al di fuori dei territori ammissibili, l’incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.
I datori di lavoro devono aver effettuato le assunzioni con una delle seguenti tipologie contrattuali:
– contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, con orario pieno o part time;
– contratto di apprendistato professionalizzante, con orario pieno o part time
Rientra nell’ambito di applicazione dell’agevolazione anche l’assunzione con contratto di lavoro subordinato del socio lavoratore di cooperativa, mentre è esclusa l’assunzione con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
La misura del beneficio è pari alla contribuzione previdenziale dovuta a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto, applicato su base mensile. Chiaramente, in caso di lavoro a tempo parziale, il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020, nonché nel rispetto dei limiti sugli aiuti “de minimis” (Regolamento UE n. 1407/2013), salvo che (Regolamento UE n. 651/2014) l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto. Tale requisito va verificato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata, mentre non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati si siano resi vacanti a seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. Nei casi superamento dei limiti stabiliti in materia di aiuti di stato in regime “de minimis”, si provvede alla revoca dell’incentivo, con applicazione delle sanzioni civili. In ogni caso, l’incentivo è riconosciuto nei limiti dell’intensità massima di aiuto (art. 32, Regolamento UE n. 651/2014). Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, poi, è richiesta la sussistenza di ulteriori condizioni, tra loro alternative:
a) il giovane deve essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (D.M. 20 marzo 2013);
b) il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c) il giovane deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non dveve aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) il giovane viene assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale (D.M. n. 335 del 10 novembre 2017).
Al fine della fruizione dell’agevolazione, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’Inps esclusivamente in via telematica. L’Istituto, dopo aver verificato la registrazione del lavoratore assunto al Programma “Garanzia Giovani” ed accertata la disponibilità residua delle risorse, quantifica la misura spettante (in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto) e comunica al datore di lavoro l’avvenuta prenotazione dell’importo. A pena di decadenza, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Inps, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l’assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
L’agevolazione è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile (art. 1, co. 100, L. 27 dicembre 2017, n. 205) e fruibile, per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo complessivo di 8.060 euro; per il resto, esso non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza preliminare; per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell’istanza preliminare, l’Inps autorizza il beneficio secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. L’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

Fonte Teleconsul Editore