IRAP: DEDUCIBILE IL COSTO DEI LAVORATORI STAGIONALI

IRAP: DEDUCIBILE IL COSTO DEI LAVORATORI STAGIONALI

IRAP: DEDUCIBILE IL COSTO DEI LAVORATORI STAGIONALI

Nella Legge di Stabilità 2016 c’è spazio anche per una modifica della disciplina dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

L’Irap era stata oggetto di intervento lo scorso anno quando, in occasione della stesura della legge di stabilità 2015, venne disciplina la totale deducibilità dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro sostenuto per lavoratori subordinati assunti a tempo indeterminato. Tecnicamente, oltre alle deduzioni forfetarie ed analitiche già presenti nel decreto legislativo 446/1997 è stata aggiunta la deduzione della quota relativa alla differenza tra il costo del lavoro dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni citate. Il risultato che si viene a creare è quindi la deduzione integrale del costo del lavoro. Inoltre, sempre nella legge di Stabilità 2015, è stato creato un credito di imposta pari al 10% dell’Irap versata in favore dei soggetti che non sostengono alcuna spesa per lavoro dipendente.

L’articolo1, comma 73 della legge 208/2015 estende la deducibilità del costo del lavoro anche ai lavoratori stagionali nel limite del 70% del costo stesso. Beneficiari della scelta sono in primo luogo settori economici quali il turismo dove la scelta di attivare contratti di tipo stagionale è pressoché obbligata. Sarà quindi possibile per le imprese portare in deduzione il costo sostenuto per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. Il costo del lavoro sarà quindi deducibile a partire dal secondo contratto stipulato con il lavoratore e dopo un periodo di lavoro di almeno 120 giorni.

Permangono alcuni dubbi sulla misura introdotta dalla legge di stabilità: per quanto riguarda il conteggio dei 120 giorni è opportuno un chiarimento per sapere se siano cumulabili o meno nei due periodi di imposta. Altro aspetto da chiarire è la definizione di lavoratori stagionali che, in assenza di un ulteriore intervento chiarificatore, è opportuno applicare ai soli lavoratori elencati nel Dpr 7 ottobre 1963 n. 1525 che individua le attività a carattere stagionale ma anche a quelli definiti tali dai contratti collettivi oppure da avvisi comuni.

Nonostante non sia presente alcuna disposizione esplicita in merito alla decorrenza della misura, la deducibilità Irap per i lavoratori stagionali si applica a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2016.

fonte: www.consulentidellavoro.it