INFORTUNI DI ALMENO UN GIORNO – DENUNCIA DAL 12 APRILE 2017

INFORTUNI DI ALMENO UN GIORNO – DENUNCIA DAL 12 APRILE 2017

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Il 12 ottobre 2016 entra in funzione, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 25 maggio 2016 n. 183, il SINP: Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con tale disposizione si da finalmente attuazione alle previsioni contenute nell’art. 8 del D. Lgs. n. 81/2008 con il quale si prevedeva di istituire tale sistema, il SINP appunto, al fine di orientare, programmare e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Connesso all’entrata in funzione del SINP scatta l’obbligo, previsto dall’art. 18 c. 1 lett. r) D. Lgs. n. 81/2008, di comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Tale obbligo però, per espressa previsione dell’art. 18 c. 1 bis del T.U. Sicurezza, non decorrerà dal 12 ottobre 2016 ma solo alla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto n. 183/2016 e quindi dal 12 aprile 2017 . I datori di lavoro quindi avranno ancora tempo sei mesi per adeguarsi ai nuovi obblighi. Rimane fissato, secondo le regole e le modalità attualmente in vigore, l’obbligo di denuncia degli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro di almeno tre giorni. Da ciò ne consegue che esclusivamente dal 12 aprile 2017 i datori di lavoro dovranno adempiere a due distinti doveri:

1. trasmettere per via telematica all’Inail la comunicazione a fini statistici ed informativi di tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico;

2. trasmettere per via telematica all’Inail la denuncia a fini assicurativi degli infortuni, come già oggi avviene, che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, entro 48 ore a decorrere dalla ricezione del certificato medico.

Al fine di evitare un doppio adempimento da parte del datore di lavoro, le due previste denunce saranno coordinate nel seguente modo:

  •  in caso di infortunio con periodo iniziale di astensione superiore a tre giorni, il datore di lavoro trasmetterà la tradizionale denuncia indicando i dati previsti dal TU.
  • in caso di infortunio con periodo iniziale di astensione pari o inferiore a tre giorni, il datore di lavoro trasmetterà esclusivamente la denuncia a fini statistici; qualora l’infortunio si dovesse protrarre oltre il terzo giorno, il datore di lavoro avrebbe la possibilità di integrare l’iniziale denuncia con i dati previsti dal TU.

Contestualmente all’entrata in vigore del decreto ministeriale di costituzione del SINP doveva altresì essere abrogata la tenuta obbligatoria del registro infortuni, in realtà ciò è già avvenuto, dal 23 dicembre 2015, ad opera dell’art. 23 D. Lgs. n. 151/2015.

 

Fonte: Consulenti del lavoro